Nel Bollettino Ufficiale n. 28  del  25  luglio  2017,  per  mero
errore materiale, e' necessario apportare le seguenti errata-corrige,
pubblicate nel n. 29 del 1° agosto 2017. 
      all'articolo 11 la legge richiamata nella rubrica e  nel  primo
comma deve intendersi correttamente 3 dicembre anziche' 2 dicembre; 
      all'articolo  37  il  comma  2  deve  intendersi  correttamente
sostituito dal seguente: 
    2. All'art. 20 della legge regionale 14  aprile  2000,  n.  47  e
s.m.i. dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1 bis. Il trasferimento a terzi della proprieta' acquisita  ai
sensi dell'art. 19, decorsi i termini di  cui  al  precedente  comma,
puo' essere esercitato,  previa  autorizzazione  da  parte  dell'ente
cedente, solo nel caso sia venuto  meno,  per  oggettive  e  motivate
circostanze, il pubblico generale interesse.».